Associazione Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE NATURALIA MILANO – Presidente Lucilla Sperati
Naturalia nasce nel 1997, ad opera di Lucilla Sperati, allo scopo di studiare, promuovere e divulgare le discipline mediche, rimedi e terapie non convenzionali, naturali, olistiche e le tecniche energetiche-vibrazionali in stretta connessione con l’approfondimento spirituale ed interiore, in armonia con la natura e l’ambiente e le energie universali, recuperando anche le conoscenze erbologiche, alchemiche, sciamaniche, esoteriche, delle antiche civiltà di questa terra più evolute energeticamente, spiritualmente e coscienzialmente.
Articolo 1
Durata, Costituzione e Sede
1.1 E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Naturalia”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
1.2 L’Associazione ha sede nel Comune di Milano (MI).
1.3 Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni sia in Italia che all’estero.
1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
1.5 La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2
Finalità
2.1 L’Associazione ha lo scopo di favorire il benessere e salute della persona ed aiutarla a ritrovare l’equilibrio di mente, corpo, spirito in armonia con la natura, con tutti gli esseri viventi, in tutela dell’ambiente, attraverso la ricerca e studio diffusione, promozione, dimostrazioni e insegnamento di attività culturali-formative, dei rimedi e discipline mediche e di cura non convenzionali, naturali-naturopatiche, olistiche, energetiche, di prevenzione e depurazione, educazione alimentare e stile di vita sano, della ricerca spirituale e interiore, delle culture, discipline e filosofie orientali, dell’antropologia, Medelogia (Ipsoanalisi e Antropoiatria) di promozione sociale, musica e canto, ricreative, solidarietà, aiuto e sostegno a categorie disagiate, vittime di violenza, tutela diritti civili e sociali, attività equosolidali, ecosostenibili, tutela salute e ambiente, anche attraverso attività gratuite di conferenze e incontri, corsi, seminari, editoriali con pubblicazioni inerenti, ed altri progetti collegati, tra cui la banca del tempo.
Articolo 3
Attività
3.1 Per il raggiungimento delle suddette finalità l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di realizzare le seguenti attività:
– realizzare attività di informazione, studio, ricerca, formazione, nonché organizzare conferenze, seminari e corsi, iniziative editoriali e culturali;
– favorire la ricerca interiore, l’approfondimento spirituale, la riflessione filosofica nonché lo sviluppo delle energie e facoltà psichiche percettive e potenzialità personali.
– organizzare iniziative contro l’inquinamento, per la tutela della salute, dei diritti sociali e civili, per la salvaguardia ambientale e urbanistica, anche attraverso progetti bio-equosolidali ed ecosostenibili;
– promuovere la realizzazione di visite guidate alla scoperta di luoghi ad alto valore naturalistico, artistico, spirituale, energetico.
3.2 L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.
Articolo 4
Soci
4.1 L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
4.2 I soci si dividono nelle seguenti categorie:
– soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto;
– soci ordinari: persone o enti che fanno richiesta di adesione all’Associazione e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;
– soci onorari: persone o enti o che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell’Associazione.
4.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
4.4 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4.5 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione.
4.6 Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dall’Assemblea. Il contributo è annuale non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
4.7 La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Articolo 5
Perdita della qualifica di socio
5.1 La qualifica di socio si perde per:
– decesso;
– decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
– recesso;
– esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
5.2 Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
5.3 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
5.4 L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Articolo 6
Diritti e doveri dei Soci
6.1 I soci sono tenuti a:
– osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
– versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
– svolgere le attività preventivamente concordate;
– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
6.2 I soci hanno il diritto di:
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
– partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente.
– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
– proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
– discutere e approvare i rendiconti economici;
– eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
6.3 Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.
Articolo 7
Gli Organi dell’Associazione
7.1 Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente.
7.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Articolo 8
Assemblea dei Soci
8.1 L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
8.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.
8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) dei Soci.
8.4 L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
– l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
– l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell’anno precedente;
– l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
8.5 Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
– ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
– approvare il regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
– fissare l’ammontare del contributo associativo.
8.6 L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
8.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 13.
8.8 L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
8.9 L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
8.10 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti.
8.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.12 All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
8.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
Articolo 9
Consiglio Direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri soci; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
9.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
9.3 Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
9.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.
9.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
– esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
– eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
– nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
– deliberare circa l’ammissione dei soci;
– deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
– presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
9.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Articolo 10
Presidente
10.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
10.2 Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
10.3 E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
10.4 E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
10.7 Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 11
Patrimonio sociale
11.1 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
– i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
– contributi, erogazioni e lasciti diversi;
– fondo di riserva.
11.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– proventi derivanti dal proprio patrimonio;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– entrate derivanti da convenzioni;
– quote associative annuali ed altri tipi di contributi dei soci;
– ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Articolo 12
Bilancio
12.1 L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
12.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario che deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e presentato per la sua approvazione all’assemblea dei soci.
12.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’Associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio.
12.4 E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 13
Modifiche dello statuto e scioglimento dell’Associazione
13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
13.2 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
13.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
Disposizioni finali
14.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.